La figura del Procuratore Sportivo: come diventare agente fifa, o più precisamente agente sportivo, grazie alla guida di CambioSquadra che fornisce le informazioni grazie all'esperienza dell'avv. Bombonati.
Mino Raiola, Jorge Mendez, D’amico, Pasqualin, Lippi e chi più ne ha più ne metta, questi sono solo alcuni dei nomi dei più importanti Agenti di Calciatori attualmente in circolazione, che fanno sognare ogni ragazzino che si avvicina al mondo del calcio; la figura, volgarmente detta, del “procuratore sportivo” è da sempre centrale e allo stesso modo controversa nell’ambiente del pallone, ma sicuramente attira per il suo indiscutibile fascino e per il potere ad essa collegato, a volte molto più incidente persino dei giocatori stessi e delle società.
Ma come è nata la figura dell’Agente e come si evoluta (in meglio o in peggio) nell’ultimo decennio?
Scopriamolo insieme grazie alle Guide di Cambiosquadra.it !
Per risalire agli albori della figura del procuratore di calcio ci dobbiamo trasportare negli anni ’70, quando Antonio Caliendo, si aggiudica la procura di un allora giovane talento emergente, Giancarlo Antognoni; da li in avanti, anche e soprattutto grazie alla Legge 91/1981 che aboliva il c.d. vincolo sportivo per gli atleti professionisti, si è creata molta attenzione intorno alla figura dell’Agente calciatori e si sono susseguiti numerosi interventi di regolamentazione della professione a far corso dal 1990, sino all’introduzione ad opera della FIFA, della specifica figura professionale dell’Agente FIFA con un proprio Regolamento ad hoc, il quale, provvisto di necessaria licenza, costituiva l’unico soggetto abilitato ad occuparsi, per conto delle società sportive e/o dei calciatori, dei trasferimenti di atleti in qualunque parte nel mondo.
La regolamentazione della figura dell’Agente sportivo calcio ( detto volgarmente procuratore sportivo calcio ) prosegui nei primi anni 2000 quando il Comitato Esecutivo della FIFA approvò il nuovo “Regolamento per Agenti di calciatori”, il quale prevedeva che tutte le singole Federazioni sportive nazionali di calcio adottassero un proprio Regolamento nazionale per Agenti di calciatori in armonia con le direttive ed i principi contenuti nella disciplina FIFA.
In base a ciò, la FIGC, approvò in data 22 novembre 2001 il proprio Regolamento per Agenti di calciatori, il quale definiva l’Agente ( maldestramente chiamato procuratore sportivo figc) come colui che “cura i rapporti tra il professionista e la società sportiva in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o tra due società interessate al trasferimento o alla cessione del contratto di un calciatore”.
Alla disciplina del 2001 seguirono due parziali riforme, prima nel 2007 e poi nel 2010 dove nacque la figura dell’Agente di Calciatori autorizzato dalla FIGC e iniziò un processo di liberalizzazione (ma sempre regolamentato) della professione.
Detta liberalizzazione trovò il suo apice nella vera e propria deregulation del 2015, operata dell’allora Presidente della FIFA, Joseph Blatter.
Il fine pensatore elvetico, infatti, stante l’elevato numero di contenziosi incardinati avanti gli organi di giustizia sportiva in merito all’operato degli Agenti, decise di abolire gli Albi nazionali e di aprire, nell’ottica di una maggiore trasparenza, la professione a chiunque.
Strano ma vero (per usare un eufemismo), la deregulation voluta dalla FIFA non trovò il parere favorevole del mondo del pallone e con la Legge n. 205/2017 veniva riconosciuta e disciplinata nel nostro Ordinamento la professione di Agente Sportivo ( procuratore sportivo ) estendendola, oltre che al calcio, anche ad altre Federazioni professionistiche. Ovvero in generale il procuratore calciatori.
Per poter assistere, quindi, gli atleti professionisti (o le società) e coadiuvarli nella redazione, interpretazione e stipula dei contratti di prestazione sportiva oggi serve il superamento di un primo esame abilitativo a carattere nazionale presso il CONI e poi un successivo esame organizzato dalla competente Federazione sportiva (in base allo sport prescelto FIGC, FIP, ecc…).
Il nuovo Regolamento riprende, in gran parte, le linee guida già sancite nel Regolamento Agenti Fifa del 2010 (che peraltro rimane in vigore per quanto non espressamente previsto) con però alcune significative novità come, a titolo esemplificativo, la possibilità di ricevere il compenso, sia esso stabilito in via forfettaria o percentuale, anche sul valore della transazione in caso di cessione/acquisto del calciatore oltre che sulla retribuzione lorda e la possibilità di assistere i minori dal 16 anno di età, in forma gratuita e con il consenso di almeno un esercente la potestà genitoriale (in sede di riforma dello Sport è stata abbassata l’età ai 14 anni).
Infine, tra le novità, il nuovo Regolamento da la possibilità a chi sia in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro Paese UE di potersi iscrivere nella sezione speciale del Registro Agenti come “Agente Stabilito”; trascorsi 3 anni dall’iscrizione e comprovando di aver effettivamente svolto l’attività in Italia e di essere in regola con l’aggiornamento professionale, l’Agente Stabilito può richiedere l’iscrizione nel Registro ordinario e l’equiparazione del titolo. Analogamente, se il soggetto risiede in Paese extra UE oppure se nel Paese di residenza l’accesso alla professione di Agente non prevede il superamento di una prova d’esame equiparabile a quella italiana, può esercitare in Italia attraverso il meccanismo della “domiciliazione” ovvero collaborando in modo stabile con un Agente regolarmente iscritto in Italia.
Tema sicuramente molto interessante del post riforma sugli Agenti Sportivi è quello della possibilità o meno per soggetti diversi dagli iscritti al relativo Registro CONI, di svolgere per l’appunto detta professione.
Il richiamo, appare evidente, può essere riferito unicamente alla categoria professionale degli Avvocati, in quanto unici soggetti aventi, tra le loro attività tipiche, proprio anche quelle svolte dagli Agenti.
Infatti, l’Agente sportivo, ( vulgo dicitur procuratore calcio), così come disciplinato dalla Legge n. 205/2017 all’art. 1 comma 373, dal Regolamento C.O.N.I. e dal Regolamento F.I.G.C., è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini della costituzione, della modificazione, del rinnovo o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica, del trasferimento dei diritti di prestazione sportiva professionistica e del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
Dal mero punto di vista civilistico si tratta di attività di intermediazione, che a mente dell’art. 1754 c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare…”.
L’Agente Sportivo, quindi, è un mediatore o intermediario legittimato dalla legge ad operare, a seguito di iscrizione al Registro C.O.N.I. e, con riferimento al calcio, al Registro federale F.I.G.C.
Egli, inoltre, ai sensi degli artt. 21 co. 4 (Reg. Coni) e 5.4 co. 10 (Reg. Figc), può assistere anche più parti nel medesimo affare, facoltà, tuttavia, che parrebbe inconciliabile con il divieto di conflitto di interessi proprio degli Avvocati.
Veniamo ora all’attività svolta invece dall’Avvocato.
Facendo un breve excursus storico, già il Regolamento Agenti F.I.F.A. del 2008 prevedeva il divieto per calciatori e Società di avvalersi, durante le negoziazioni, di una persona che non fosse Agente di calciatori, salvo le deroghe espressamente previste dall’art. 4 co. 2 del Regolamento in questione a favore di coloro che avessero la qualifica di Avvocato in conformità alle leggi del proprio Stato.
Allo stesso modo, il Regolamento Agenti della F.I.G.C. del 2010, all’art. 5 co. 1, prevedeva una clausola che riconosceva espressamente l’Avvocato quale soggetto legittimato ad assistere calciatori e Club al pari degli Agenti iscritti all’Albo (Albo procuratori sportivi o Albo agenti sportivi).
Come noto, dopo un breve periodo di deregulation della professione di Agente di calciatori voluta nel 2015 dalla FIFA e recepita dalle singole federazioni nazionali, la Legge n. 205/2017 all’art. 1 comma 373, ha riconosciuto e disciplinato nel nostro Ordinamento la professione di Agente Sportivo estendendola, oltre al calcio, anche ad altre federazioni professionistiche, e prevedendo espressamente, anche in questo caso, una clausola di salvaguardia ai sensi della quale è disposto il divieto per atleti e Società professionistiche di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti, “fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”.
La clausola, avente rango di fonte primaria, è stata riportata anche nei regolamenti di fonte secondaria del C.O.N.I. (art. 21 comma 6) e F.I.G.C. (art. 2.5).
La legge ed i regolamenti attualmente vigenti, pertanto, sulla falsa riga dei precedenti regolamenti in materia, legittimano l’Avvocato a svolgere attività di “Agente Sportivo” senza necessità di iscrizione presso il Registro Agenti.
È bene chiarire che l’iscrizione all’Albo degli Avvocati non è titolo abilitativo per l’iscrizione al Registro ex art. 4 lett. J) del nuovo Regolamento Agenti C.O.N.I., ma consente ad atleti e Società di farsi assistere non solo da Agenti iscritti al Registro, ma anche da Avvocati.
Chiarita la legittimazione dell’Avvocato ad operare in sede di calciomercato, si ritiene utile delineare i contorni dell’attività professionale da questi prestata a favore di calciatori e/o Società sportive.
L’Avvocato che assiste calciatori o Club è un soggetto esterno all’ordinamento federale, ne deriva che il proprio mandato non necessita di deposito presso la Federazione e non è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva e della Commissione agenti. Tuttavia, poiché il mandato dispiegherà effetti in un ordinamento differente da quello statale, nei rapporti tra Avvocato e cliente, devono essere rispettate anche le norme interne all’Ordinamento sportivo.
Si sottolinea, inoltre, che l’Avvocato, (a differenza dell’Agente Sportivo iscritto al Registro che svolge legittimamente attività di intermediazione), non mette in relazione due o più parti ma, con riferimento ad ogni singolo “affare” assiste una sola parte e, nel suo esclusivo interesse, offre assistenza qualificata per la negoziazione e la stipula del contratto di lavoro sportivo professionistico, del contratto di trasferimento dei relativi diritti di prestazione sportiva e del tesseramento del calciatore.
L’Avvocato non svolge, pertanto, attività di intermediazione, vietata espressamente dalla Legge professionale forense. Tuttavia non può essere confinato dalle interpretazioni restrittive dei regolamenti ad una attività di mera assistenza legale in occasione della firma del contratto, ma a buon diritto può ottenere da calciatori o club il mandato per la negoziazione dello stesso, attività precedente e propedeutica alla redazione finale ed alla firma.
In conclusione, dalla complessiva lettura ed interpretazione della sopra richiamata normativa di settore vigente, si ritiene che calciatori e società possano legittimamente conferire all’Avvocato iscritto al proprio Albo di competenza, il mandato per l’assistenza, la negoziazione e la stipula del contratto di lavoro sportivo professionistico, del contratto di trasferimento dei relativi diritti di prestazione sportiva e del tesseramento del calciatore, senza incorrere in alcuna violazione regolamentare.
Per dover di completezza diviene necessario chiarire che però la posizione del Coni sul punto rimane di chiusura, nel senso che per il Comitato Olimpico l’Avvocato non può svolgere le funzioni dell’Agente Sportivo bensì può unicamente compiere le proprie attività tipiche di assistenza nella redazione ed interpretazione dei contratti dal mero punto di vista tecnico-giuridico.
E' possibile trovare la lista dei procuratori di calcio, agenti e osservatori nell'archivio di CambioSquadra.
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