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La riforma del Contratto Sportivo

Contratto sportivo con la nuova riforma - Parte 2

Contratto sportivo con la nuova riforma - Parte 2

Cosa cambia al contratto sportivo? La Riforma dello Sport, prevista per il Gennaio 2024, introduce la nuova e rivoluzionaria figura del "lavoratore sportivo", che si va ad inserire quale più importante novità di tutto il nuovo impianto legislativo portato dai Decreti del febbraio 2021.
Ma quali sono i tratti salienti della normativa di riferimento? Quali potrebbero essere le reali implicazioni sul mondo del calcio dilettantistico? Riuscirà l'ideale della riforma a soddisfare sia i lavoratori dello sport che le società sportive?
Scopriamolo insieme grazie alle Guide di Cambiosquadra.it ed al seguente prezioso contributo, redatto a cura dell'Avv. Nicola Sogliani, esperto di Diritto del Lavoro e amante del calcio.

Domande e risposte rapide

  • Quali sono gli Sport professionistici in Italia?

    In Italia solo 5 Federazioni prevedono la presenza di professionisti: oltre, ovviamente, al Calcio, solo il Basket, il Ciclismo e il Golf, hanno al loro interno una apposita Sezione professionistica; discorso analogo anche se con qualche correttivo può essere fatto poi per il Pugilato.
  • Chi è “l’amatore” nello Sport?

    Si qualificano amatoriali tutte le prestazioni svolte nell’ambito delle attività istituzionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ma solo premi/compensi occasionali, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, purché nel limite di € 10.000,00.
  • Quali tutele hanno gli sportivi professionisti?

    In linea generale sono estese ai lavoratori sportivi tutte le tutele previdenziali e infortunistiche attualmente applicabili, in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa).

Contratto Sportivo: le novità nel calcio dilettanti

Si consideri che rispetto alla normativa attualmente in vigore il cambiamento è radicale, infatti ad oggi in base al criterio di distinzione “formale” gli atleti dilettanti non potrebbero trarre il proprio sostentamento dall’attività sportiva: tutti i regolamenti prevedono che, infatti, l’atleta dilettante non riceva alcuna remunerazione economica né alcun vantaggio economico dalla propria attività sportiva, fatto salvo un rimborso spese.

In tal senso, ad esempio l’art. 2 del Regolamento FIFA sullo Status e sul trasferimento internazionale dei calciatori recita "Professionista è calciatore che ha stipulato contratto scritto con società e che per la propria prestazione riceve un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio della prestazione calcistica”.

Nello stesso senso poi l'art. 29 NOIF recita “Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato”.

Lo status di dilettante infatti dipende non già dall’assenza di uno stipendio, rimborso, indennizzo etc., ma da quello che decide ogni federazione.

In realtà, in Italia solo 5 Federazioni prevedono la presenza di professionisti: oltre, ovviamente, al Calcio, solo il Basket, il Ciclismo, il Golf, hanno al loro interno una apposita Sezione professionistica, mentre nella Federazione di pugilato, il professionismo, che esiste ovviamente, ha un inquadramento particolare.

Peraltro, i criteri adottati dalle Federazioni sono spesso solamente formali: ad esempio la FIGC distingue i propri atleti in funzione della categoria di competizione alla quale partecipa la loro squadra: sino alla Lega Pro (che si chiama così proprio perché è partendo dal basso la prima lega professionistica), i calciatori sono professionisti, dalla Serie D in giù sono dilettanti (così come sono dilettanti o, meglio, non professionisti i partecipanti ai campionati di calcio a 5).

E peraltro nessuna Federazione prevede il professionismo per le donne.

 

Contratto Sportivo: l' applicazione delle norme statali al contratto di lavoro sportivo

Venendo invece alle normative giuslavoristiche applicabili al rapporto di lavoro sportivo l’art. 26 del Decreto 36 prevede espressamente che a tale tipo di rapporto non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (lavoro a tempo determinato).

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

Le Tutele Assistenziali e Previdenziali

Con il Dlgs 36/21 vengono introdotte poi rilevanti modifiche in tema di tutele assistenziali e previdenziali nel diritto del lavoro sportivo. L’articolo 33 del decreto sancisce il principio generale di estensione ai lavoratori sportivi delle tutele previdenziali e infortunistiche attualmente applicabili, in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa).

A tali soggetti, quindi, si applicherà, in particolare, la disciplina vigente a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria.

Accanto a tale misura, l’articolo 34 del Dlgs 36/21 si occupa del regime assicurativo del lavoro sportivo, rafforzando significativamente la tutela dei lavoratori in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (sino a oggi prevista solo per i lavori sportivi professionisti e assunti con contratto di lavoro subordinato). La norma prevede innanzitutto che, anche in presenza di polizze privatistiche previste dalla legge o dal contratto, tutti i lavoratori sportivi subordinati siano soggetti all'obbligo assicurativo ai fini Inail e fruiscano delle relative forme di tutela. La stessa norma estende inoltre la tutela Inail ai lavoratori sportivi non subordinati, richiamando le discipline già dettate dall’articolo 5 del Dlgs 38/00 e dall’articolo 51 della legge 289/02.

La riforma dello Sport, inoltre, introduce anche delle importanti novità in tema di trattamento pensionistico.

L’articolo 35, infatti, prevede al riguardo che tutti i lavoratori sportivi dipendenti, operanti sia nei settori dilettantistici sia in quelli professionistici, siano iscritti a fini previdenziali al fondo pensione sportivi professionisti gestito dall’Inps che assumerà la denominazione di “Fondo pensione dei lavoratori sportivi”.

Al medesimo fondo dovranno inoltre iscriversi anche i lavoratori sportivi autonomi (anche in forma coordinata e continuativa) operanti però, nei soli settori professionistici.

I lavoratori sportivi non subordinati ed operanti nei settori dilettantistici saranno in- vece tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell'Inps e a versare i relativi contributi secondo aliquote differenziate, in base alla forma giuridica del rapporto di lavoro e alla sussistenza o meno di altre forme obbligatorie di previdenza.

In particolare: per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie è prevista un’aliquota contributiva del 10 per cento. Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgano prestazioni autonome occasionali (e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie) è prevista un’aliquota pari al 20% nel 2022, al 24% nel 2023, al 30% nel 2024, al 33% nel 2025.

Infine, per i lavoratori che svolgano prestazioni autonome (e che non siano assicurati presso altre forme obbligatorie) l’aliquota sarà pari al 15% nel 2022, il 20% nel 2023, al 22% nel 2024 e al 25% nel 2025. Novità che entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

La nuova figura dell'Amatore

Come detto, accanto al lavoratore sportivo la riforma dello sport introduce la nuova figura dell’amatore.

Secondo il D.Lgs n. 36/2021 si qualificano amatoriali tutte le prestazioni svolte nell’ambito delle attività istituzionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ma solo premi/compensi occasionali relativi a manifestazioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, purché nel limite di € 10.000,00 previsto dall’articolo 69, comma 2, del TUIR (art. 29 del D.Lgs 36/2021).

Al superamento di tale soglia, l’intera prestazione sarà considerata di natura professionale con assoggettamento a contribuzione e imposizione diretta sull’intero importo.

Ove una prestazione sportiva amatoriale diventi professionale per il superamento del citato plafond, il reddito percepito non rientrerà nella fattispecie dei redditi diversi di cui all’articolo 67 TUIR, bensì in quella del lavoro autonomo con assoggettamento a tassazione ordinaria dell’importo eccedente e a contribuzione dell’intero importo percepito (articolo 36, comma 6 del Dl 36/2021).

L’articolo 36 precisa, inoltre, che qualsiasi sia la tipologia di lavoro (subordinato o autonomo) i redditi fino a € 10.000,00 sono esenti da imposta, riproducendo di fatto la norma attuale dei compensi sportivi in materia di tassazione diretta.

Pertanto, in caso di superamento della franchigia, la tassazione ordinaria si applicherà ai compensi eccedenti, mentre la contribuzione previdenziale sarà calcolata sull’intero importo corrisposto.

Resta da chiarire però quale sia il trattamento per tali compensi che superino il plafond visto che per analogia dovrebbero rientrare tra i redditi di natura professionale per l’intero importo.

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