Quanto può guadagnare un calciatore dilettante? Qual è il trattamento economico per un giocatore dilettante e il profilo fiscale a cui deve sottostare per essere in regola con le tasse e le normative? L' Avv. Bombonati in questa guida spiega tutti i punti salienti del tema.
Argomento sicuramente di grande impatto: la verità sulla “retribuzione” e di conseguenza il trattamento economico e fiscale dei calciatori dilettanti, che è da sempre fonte di acceso dibattito ma anche di fraintendimento, confusione tra chi ancora non riesce a delineare i confini del cosiddetto “rimborso spesa” e chi vorrebbe al contrario, come da Riforma dello Sport, avere la possibilità di stipulare un vero e proprio contratto di lavoro.
Invero, la disciplina attuale, se letta correttamente, è molto chiara nello stabilire l’entità delle somme che possono essere erogate, a che titolo e per quanto tempo.
Dopo aver parlato del trattamento fiscale ed economico degli osservatori di calcio, entriamo oggi nello specifico e cerchiamo di sfatare tutti i falsi miti che ruotano attorno ai famigerati “stipendi” dei calciatori dilettanti.
Iniziamo la nostra analisi da un assunto che già potremmo definire tranciante nel tutto mercato dilettanti: il calciatore dilettante non potrà mai avere (ad oggi) un contratto di lavoro sportivo equiparabile, per intenderci, a quello dei contratti calciatori e sportivi professionisti.
In sostanza, lo stipendio giocatore serie D segue una strada normativa differente rispetto a guadagni calciatori di serie superiori
Questo poiché la Legge di riferimento, ovvero la n. 91 del 1981, recante le norme in materia di rapporti tra Società sportive e atleti professionisti, che ha avuto per altro il merito anche di sdoganare l’attività e la figura del procuratore calcistico, si applica esclusivamente ai soggetti aventi lo status di professionista, i quali, a mente dell’art. 4 dello stesso compendio normativo, possono stipulare un contratto di lavoro subordinato con la Società sportiva.
Sulla scorta di quanto sopra, infatti, detto principio è stato prontamente recepito nel mondo dei calciatori dilettanti dall’art. 94-ter delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), il quale al primo comma testualmente recita “Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. Nelle nostre guide potete anche trovare tutti i riferimenti riguardanti il calciomercato svincolati, dettato dall' art 108 noif sportivo , lo svincolo calciatori dilettanti.
Questi soggetti, quindi, svolgendo sostanzialmente un’attività di carattere ludico/ricreativo poiché esercitata in favore di ASD e/o SSD senza fine di lucro, avranno diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per detta attività, in base ai parametri stabiliti dalle NOIF e formalizzate in un apposito accordo sottoscritto tra le Parti e depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti.
Prendendo spunto da tutto quanto sin ora riferito, vediamo adesso come si compone l’accordo economico dei calciatori del calcio mercato dilettanti, differente dal mercato calciatori serie A. Anche perché spesso la cosa che interessa sono gli stipendi calciatori serie D
Innanzitutto bisogna evidenziare come nel calciomercato nazionali dilettanti la struttura di detto accordo negoziale sia strettamente legata a quanto prescritto dall’art. 94-ter NOIF, azzerando ogni possibile libera iniziativa lasciata alle Parti (norma che si applica anche i Campionati di serie A, serie A2 maschili e serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque).
L’accordo economico, infatti, deve essere redatto sull’apposito modulo fornito dalla LND (allegato in calce al presente articolo), può avere durata massima triennale e deve riportare determinate voci di rimborso quali l’indennità di trasferta, il rimborso spese forfettario, quello misto e eventuali ulteriori voci premiali (nel caso di accordo pluriennale, la società è tenuta a corrispondere una ulteriore indennità economica al calciatore oltre alla somma annuale lorda).
I commi 3, 4, e 5 dell’art. 94-ter NOIF indicano i tetti massimi degli importi riferiti alle suddette voci, che di seguito si riportano :
- Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato;
- Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale;
- Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
Va infine specificato che sempre lo stesso articolo, al secondo comma, prevede in via alternativa e non concorrente che si possa erogare una somma lorda annuale (non superiore a Euro 30.658,00) da corrispondere in 10 rate mensili di uguale importo al calciatore.
Una volta stipulato in ossequio ai suddetti parametri, l’accordo economico per essere valido dovrà essere depositato presso la delegazione competente della LND entro e non oltre il giorno 31 ottobre oppure, in caso di sottoscrizione successiva a tale data, entro e non oltre 30 giorni dalla firma se il deposito è effettuato a cura della società oppure entro 45 giorni se è a cura del calciatore.
Resta inteso che, il mancato deposito dell’accordo economico entro i termini previsti ne determina l’invalidità; oltre a ciò, l’accordo perde di validità anche nel caso di trasferimento del calciatore all’interno della stessa stagione sportiva oppure nel caso in cui sia stata prevista al suo interno l’erogazione di somme superiori a quelle stabilite dal citato art. 94-ter NOIF.
Sul punto si evidenzia come sia inoltre vietata la sottoscrizione di accordi integrativi e/o sostitutivi che prevedano l’erogazione di somme aggiuntive rispetto a quelle già concordate sui moduli federali. Detto comportamento costituisce infatti illecito disciplinare e comporta il deferimento delle Parti (Società e calciatore) innanzi gli Organi di Giustizia Sportiva.
Una volta redatto secondo i dettami di Legge e regolarmente depositato, l’accordo economico acquista pieno valore all’interno della Lega. Ciò significa che vincola la Società sportiva e il calciatore al rispetto dello stesso e, in caso di inadempimento, gode della tutela fornita dagli organi di giustizia sportiva della LND.
In particolare, la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli accordi economici è affidata alla Commissione Accordi Economici (CAE) della LND. Tale organo si differenzia dagli arbitrati sportivi in ambito professionistico. Esso, infatti, è formato da membri nominati dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti (e non nominati dalle parti, come avviene negli arbitrati sportivi professionistici) che - ai sensi dell’art. 25-bis, comma 1, Regolamento LND - restano in carica per due stagioni sportive.
In merito alla procedura da seguire, il calciatore dilettante che vanti ancora delle somme derivanti dal proprio accordo economico, può, ai sensi dell’art. 94-ter, comma 10, NOIF, avanzare un'istanza di accertamento innanzi alla CAE, indicando le ragioni della propria richiesta ed allegando oltre all’accordo stesso ogni ulteriore documentazione utile.
Il ricorso siffatto dovrà poi essere necessariamente depositato, pena decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo posta elettronica certificata, oltre a ciò dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte. L’inosservanza di tali modalità comporta l’inammissibilità del ricorso.
Solo in via residuale ed eccezionale sono ammesse prove testimoniali durante il procedimento.
Le decisioni dalla CAE vengono poi depositate nel termine di 30 giorni dalla data fissata per la discussione e vengono comunicate alle parti e pubblicate sul sito della LND. Avverso le decisioni della CAE è possibile proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione delle decisioni.
Va infine precisato che tale organo è interno alla LND ed estraneo al sistema di giustizia sportiva federale, pertanto tutto il procedimento è regolato dall’art. 25-bis del Regolamento LND e non troveranno applicazione le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per analizzare come vengono considerati fiscalmente gli emolumenti percepiti dai calciatori dilettanti, bisogna prendere spunto dall’art. 67 del DPR 917/86 (TUIR), che considera quali “redditi diversi” questo tipo di compensi.
Per la particolare tipologia cui si riferiscono, detti compensi sono sottoposti ad un regime di tassazione agevolato, che riguarda:
In particolare, l’art. 37 della L. n. 342 del 2000 e ss. i. e m. nonché l’art. 69 del TUIR prevedono che:
1) i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
2) sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
3) sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Ad ogni modo, sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
In merito poi all’individuazione dei soggetti passivi tale disciplina, sempre l’art 67 del TUIR fa espresso riferimento ”all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.
Infatti, con la circolare 34/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione agevolata riguarda tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva dilettantistica.
Dunque sono compresi coloro che presenziano all’evento sportivo:
Sono dunque inerenti l’attività sportiva dilettantistica i compensi corrisposti:
Affinché, dunque, possa essere applicata la tassazione agevolata è necessario che:
1) i compensi siano percepiti da uno dei soggetti sopra individuati (atleti, allenatore ecc);
2) la manifestazione sportiva abbia carattere dilettantistico.
Di contro, sempre a mente della succitata circolare, non beneficiano delle agevolazioni fiscali in commento:
- i compensi corrisposti all’arbitro dilettante per la direzione di una gara professionistica;
- i compensi corrisposti all’atleta professionista impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.
Vediamo ora un esempio pratico.
Marco ha appena firmato un accordo economico annuale con una Società che milita nel campionato di Serie D e percepirà € 15.000,00. Sarà l’unico reddito di Marco per quell’anno.
Marco sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi? E come verranno tassate le somme dallo stesso percepite?
Sulla scorta di quanto sinora riportato, il contribuente Marco non sarà tenuto a presentare la dichiarazione se nell’anno di riferimento ha percepito solo i compensi per l’attività sportiva dilettantistica ,fino ad un importo massimo di € 30.658,28.
Limite ottenuto sommando la soglia di esenzione di € 10.000,00 con la soglia entro la quale la ritenuta è effettuata a tipo di imposta (20.658,28).
Nel caso specifico su esposto, i compensi fino a € 10.000,00 saranno esentasse; sulla parte eccedente e fino a 15.000 pagherà l’Irpef al 23%.
Irpef che sarà trattenuta direttamente dal soggetto che corrisponde il compenso.
Di seguito il link per scaricare il modulo federale di accordo economico predisposto dalla LND.
Il mancato pagamento dello stipendio di un calciatore dilettante
Quando un calciatore non viene pagato e vi è un inadempimento da parte della società sportiva col mancato rispetto degli accordi economici.Come creare il video perfetto da mostrare ad agenti ed osservatori
Scopri come fare il perfetto video delle tue azioni e delle tue partite per impressionare osservatori ed agenti in tutta Italia.Gli ultimi articoli di CambioSquadra
Gli articoli più letti di CambioSquadra