Vincolo sportivo? Cosa è esattamente? Ce lo spiega passo passo in modo semplice e lineare in tutti i suoi aspetti l'avvocato e procuratore Matteo Bombonati.
Il vincolo sportivo , già oggetto della Riforma dello Sport del 2020/2021 e di cui abbiamo parlato assieme alla riforma dello sport, purtroppo prorogata sostanzialmente a data da destinarsi (2023? 2024?), è sicuramente uno dei temi più caldi che ruota ancora intorno, soprattutto, al calcio dilettantistico; in molti casi tacciato come il reale problema posto alla base della libera scelta dei giovani calciatori di trasferirsi da una squadra all'altra, è anche l'unico modo per cercare di ottenere una forma di monetizzazione da parte delle società minori.
Comunque lo si voglia guardare, divide, confonde, crea interrogativi e immancabili polemiche ma...che cos'è davvero il vincolo sportivo?
Giuridicamente parlando, il vincolo sportivo altro non è che quel particolare vincolo che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento presso una squadra di calcio, sia essa associata alle leghe professionistiche o dilettantistiche.
L'art. 33 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), per quanto riguarda le società professionistiche testualmente dispone che
1) I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche. 2) I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
Analogamente, per quanto riguarda i giovani dilettanti, l'art. 32 delle stesse disposizioni recita che
1) Le calciatrici e calciatori giovani dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti.
Quindi, ricapitolando, un giocatore giovane, una volta compiuti i 14 anni di età non può più tesserarsi annualmente per una società (salvo accordi di svincolo figc con la società stessa - vedi infra), ma assume un vincolo sportivo - volgarmente e per intenderci, diventa di proprietà della società - sino al compimento del 25esimo anno di età in caso di tesseramento online FIGC per una squadra dilettantistica oppure sino al 19 anno di età nel caso in cui la squadra militi nei campionati professionistici.
Attesa dunque la situazione di fatto sopra descritta, andiamo a vedere adesso come (e se) è possibile per i ragazzi liberarsi durante o al termine del proprio vincolo sportivo.
In primo luogo, le disposizione dell'art. 32-bis delle NOIF sono molto chiare in materia di svincolo per decadenza del relativo tesseramento. Infatti, per i giocatori dilettanti, al termine della stagione all'interno della quale compiranno i 25 anni, possono inoltrare una richiesta/istanza a mezzo raccomandata A/R da inviarsi al Comitato Provinciale e Regionale di riferimento, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 luglio, ove semplicemente richiedono per l'appunto di essere svincolati.
Viceversa, per i giovani di serie, non vi è tale formalità infatti gli stessi dovranno necessariamente essere inseriti nelle liste di svincolo calciatori dilettanti e non al termine della stagione sportiva di decadenza del vincolo (19 anni) oppure tesserati come professionisti.
Secondariamente, abbiamo tutta una serie di ulteriori possibilità di ottenimento dello svincolo dal tesseramento, rigorosamente elencate dall'articolo 106 NOIF, valevoli in alcuni casi sia per i giovani calciatori che per gli "adulti".
Iniziamo la nostra rassegna quindi con la prima di dette ipotesi, ovvero lo svincolo per rinuncia da parte della società. Qui non c'è tuttavia molto da dire, chiaramente rimane nei poteri del titolare attivo del vincolo, rinunciare allo stesso mediante l'inserimento del tesserato nelle così dette "liste di svincolo". Il tutto viene regolato dall'art. 107 delle NOIF e possono usufruire di tale possibilità tutti calciatori, siano essi “non professionisti”, “giovani dilettanti” o “giovani di serie”.
Veniamo ora ad un'altra particolare ipotesi di decadenza del vincolo sportivo, regolamentata dall'art. 109 NOIF, ovvero lo svincolo per inattività del calciatore/calciatrice. Detta fattispecie riguarda in particolare la situazione del giocatore "fuori rosa"; colui che, pur a disposizione, per motivi a lui/lei non imputabili (quindi imputabili alla società), non prende parte ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. Il “non professionista” o “giovane dilettante”, deve in questo caso chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata A/R diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo”.
Altra fattispecie molto interessante, anche purtroppo per le recenti vicende che hanno interessato alcune illustri compagini sportive anche di Serie A, una su tutte il Chievo, è quella che riguarda lo svincolo per inattività, per rinunzia od esclusione dal campionato della società (art. 110 NOIF); nel caso in cui infatti, la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Allo stesso modo, se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Anche in questo caso lo svincolo va richiesto dall'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R, con le stesse modalità viste in precedenza.
Vi è poi un'altra peculiare ipotesi di svincolo nel caso di cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice; il calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare. In questo caso la procedura per l'ottenimento dello svincolo prevede che l'interessato inoltri ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione. Tutto come prescritto dall'art. 111 NOIF.
Chiudiamo l'excursus con l'ultima fattispecie prevista dalle Norme Organizzative Interne della FIGC, che all'art. 113, prevedono lo svincolo per il calciatore "non professionista" che compiuti i 16 anni, eserciti il diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”; in questo caso avviene il mutamento di status del calciatore che fa decadere il vecchio tesseramento.
Parlare del vincolo sportivo e della convenienza dello stesso per calciatori e società è molto complicato. Innanzitutto perché, come è chiaro intuire, gli interessi in ballo sono evidentemente contrastanti. Da una parte i giovani calciatori si sentono stretti da un vincolo che, soprattutto nel dilettantismo è molto lungo (si parla di circa 9 anni, anni peraltro fondamentali nella crescita dei ragazzi che dovrebbero avere la libertà di trasferirsi per poter migliorare la propria formazione calcistica); dall'altra le società che, anche in questo caso giustamente, vedono nella "proprietà" dei giovani calciatori uno dei pochi asset veramente spendibili in termini economici.
La considerazione che può essere fatta, a parere dello scrivente, è che si è passato molto più tempo tra gli addetti ai lavori ad interrogarsi sulla coerenza e sull'entità dei premi di preparazione piuttosto che sulla regolarità del vincolo sportivo. Orbene, è giusto ritenere che le società minori debbano essere risarcite e/o pagate per il lavoro svolto di formazione calcistica dei giovani atleti, questo è sacrosanto; da questo punto di vista ci sarebbe da intervenire per istituire nuove ulteriori e diverse premialità di carattere economico per le società dilettantistiche, in modo da creare un sistema che faccia pervenire introiti a quest'ultime anche senza la necessità di mantenere in vita il tesseramento col giovane atleta (in altre parole premi che vadano a considerare anche un solo anno di tesseramento oppure premi a cascata). Dall'altra parte è ampiamente auspicabile l'abolizione, così come prevista dalla Riforma, del vincolo sportivo, poiché per come viene oggi inteso risulta sicuramente uno strumento troppo limitativo della possibilità di crescita dei giovani calciatori.
Non ci resta che attendere qualche tempo e vedere cosà accadrà.
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