Quando il calciatore non viene pagato

Il mancato pagamento dello stipendio di un calciatore dilettante

Il mancato pagamento dello stipendio di un calciatore dilettante

Le società del calcio dilettantistico spesso si macchiano di alcune scorrettezze ai danni dei loro tesserati, infatti benché gli sportivi vivano alcune realtà che li vedono tenuti a sostenere ritmi da giocatori professionisti, capita che questo impegno non sia riconosciuto adeguatamente dalle squadre. La situazione maggiormente spiacevole e più frequente è il mancato rispetto degli accordi economici pattuiti tra le due parti ad inizio stagione; questo inadempimento si concretizza in particolare quando atleta e società calcistica dividono le rispettive strade.

Domande e risposte rapide

  • Il calciatore dilettante può percepire stipendio o somme di denaro?

    Sì, ma con una specificazione. Il calciatore dilettante non può per regolamento ricevere uno stipendio ma può stringere un accordo economico a vario titolo con la società. Questo tipo di accordo economico ha particolari vincoli e un tetto massimo alla cifra corrisposta.
  • Un calciatore può agire legalmente per ottenere quanto dovuto dalla squadra?

    Sì, vi è una duplice possibilità di ricorso. Può rivolgersi alla Giustizia Sportiva, ovvero ka competente sezione accordi economici della LND, oppure alla Giustizia Ordinaria, tramite un giudice ordinario o di pace, per un recupero forzoso del mancato pagamento.
  • Serve un contratto o un accordo economico per recuperare un pagamento?

    L’accordo economico pattuito nelle forme regolamentate e correttamente depositato è l’atto cardine del ricorso.
    Qualora una società calcistica non paghi lo “stipendio” pattuito ad un suo giocatore, quest’ultimo può agire per recuperare il suo credito secondo quanto viene previsto dalla norme in materia sportiva oppure in via alternativa adendo il giudice ordinario con l’iter “standard”.
    Questo vale da un lato per i calciatori professionisti, ma anche per i calciatori non professionisti che abbiano pattuito con la società un contratto in merito agli accordi economici.

Una specificazione terminologica e lessicale

Mentre un calciatore professionista svolge la attività sportiva come oggetto di un vero e proprio rapporto di lavoro da cui derivano diritti ed obblighi, tra cui anche il diritto alla retribuzione, vi è una disciplina differente per il calciatore dilettante che svolge attività sportiva per svago o divertimento in linea generale senza retribuzione o incentivi.

Tuttavia è pacifico che frequentemente anche i calciatori dilettanti percepiscano somme di denaro da parte della società a diverso titolo, spesse volte di gran lunga eccedenti il mero rimborso spese, pur non trattandosi propriamente di un rapporto lavorativo. Per tale motivo appare giuridicamente inappropriato e scorretto utilizzare il termine ‘stipendio’ in riferimento a tali somme, del resto le stesse N.O.I.F., ossia le norme organizzative interne della federazione, all’art. 94-ter comma I sanciscono infatti quanto segue:

“Per i calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori non professionisti ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.”

Alla luce del fatto che il termine “stipendio” vada utilizzato in diritto propriamente solo con riferimento ad un rapporto lavorativo, possiamo concludere che impiegare il termine correlativamente allo stipendio del calciatore dilettantistico è improprio.

Tuttavia ciò non va frainteso
Di primo acchito potremmo essere portati a sostenere che il calciatore dilettante non possa stipulare con la società in cui milita un contratto che preveda la corresponsione di un corrispettivo, di una indennità di trasferta, di rimborsi forfettari di spese o di premi partita. Tuttavia, così non è. Infatti è ammissibile un contratto tra società e calciatore che preveda una corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennità, rimborso, premio o pagamento di somma annuale, definito accordo economico.


Lo stipendio massimo di un calciatore dilettante

Specifichiamo che il calciatore dilettante ex art. 97 comma VI delle N.O.I.F. non potrà percepire delle somme di denaro superiori ad Euro 25.822,00. Dunque in sede di sottoscrizione dell’accordo sarà buona cosa attenersi anche a questa disposizione se si vorrà avvalersi posteriormente di questo strumento.
Per altri dettagli su risvolti economici e fiscali suggeriamo di leggere il nostro articolo Il trattamento economico e fiscale dei calciatori dilettanti.


Società inadempiente e recupero del credito del calciatore. Giustizia ordinaria e sportiva

Qualora la società non adempia al pagamento della cifra pattuita nel contratto si può configurare una duplice facoltà per l’atleta per ottenere l’oggetto dell’ accordo:

  • Procedimento dinnanzi alla competente Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND).
  • Procedure di recupero forzoso del credito dinnanzi alla giurisdizione ordinaria.

Inoltre talune sanzioni disciplinari possono incombere sulla società calcistica inadempiente:

  • Sanzioni dal pdv. Sportivo, tra cui anche la squalifica dal campionato dell’anno successivo qualora il pagamento non venga effettuato
  • Decreto ingiuntivo.

Quindi il calciatore potrà discrezionalmente decidere quale via intraprendere per soddisfare il proprio credito: adire la giustizia ordinaria o alla giustizia sportiva, ossia la Commissione Accordi Economici della LND.

Come si agisce dinnanzi alla giustizia sportiva

Come previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti e ribadito nel Comunicato Ufficiale N°1 del 01/07/2021, le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi economici devono essere avanzate dinnanzi alla commissione accordi economici della LND nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. Dunque vi è un rinvio esplicito al regolamento il quale prevede in maniera dettagliata la procedura da seguire, di seguito riportiamo alcuni articoli del Regolamento LND del 04/10/2019:

  • art. 25-bis comma 3 ‘Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.’
  • Art. 25-bis comma 6 ‘I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.’

Le competenze della commissione sportiva

La Commissione è competente a giudicare in primo grado su tutte le controversie insorte tra calciatori tesserati con società partecipanti ai campionati Nazionali della LND e le relative Società concernenti:

  • Indennità di trasferta.
  • Rimborsi forfettari di spese.
  • Voci premiali.
  • Accordi relativi alla erogazione di una somma lorda annuale.

E’ competente anche per le controversie sempre inerenti alla sfera latu sensu economica dei conflitti tra collaboratori della gestione sportiva e società.


Cosa deve fare un calciatore per recuperare un credito?

Vediamo quindi come deve concretamente agire un calciatore per recuperare il credito ex regolamento della commissione accordi economici della LND.
Il procedimento di recupero del credito si ritiene instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore contenente l’ammontare delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli sui quali si fondano le pretese avanzate.
Al ricorso vanno allegati la copia dell’accordo economico che deve avere attestazione di avvenuto deposito e anche ogni altra documentazione rilevante per la decisione.

Il ricorso va presentato alla Commissione entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC con avviso di avvenuta consegna alla controparte.

Al ricorso di cui sopra va allegata la prova della avvenuta trasmissione alla controparte e la prova del avvenuto versamento della tassa di 100 euro.
Se non si rispetta quanto sopra detto il ricorso è si configura come inammissibile e tali difetti possono essere rilevati d’ufficio.


Cosa può fare la controparte (società sportiva) davanti ad un ricorso

La parte cd. resistente può inviare con le modalità viste sopra memorie di costituzione, memorie difensive, contro-deduzioni o eventuali documenti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.


Procedimento dinnanzi alla commissione

I procedimenti si basano sugli atti ufficiali ed i documenti conformi alle disposizioni regolamentari che hanno valore probatorio, mentre i documenti altri hanno valore meramente indicativo.
Se la commissione ritiene può assumere una consulenza tecnica la cui spesa va anticipata dal richiedente ma poi è addebitata in via definitiva alla parte soccombente.

Solo in via eccezionale sono ammesse prove testimoniali.
Il procedimento si conclude con la commissione che deve depositare le proprie decisioni entro il termine di 30 giorni dalle relative riunioni. Il loro accoglimento comporta la restituzione della tassa versata.

La decisione finale va comunicata alle parti e pubblicata sul sito della LND.


Decisione della commissione ed accordi economici LND

Le decisioni prese dalla commissione possono essere impugnate innanzi al Tribunale Federale Nazionale presso la sezione vertenze economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.


Termini per il pagamento dopo l'azione del calciatore

In caso di non avvenuta impugnazione il pagamento delle somme accertata dalla Commissione Accordi Economici deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, in caso di impugnazione i 30 giorni decorrono dalla data della decisione dell’Organo di Appello.
Se questo termine di 30 giorni decorre inutilmente allora si applica la sanzione prevista dal Codice di Giustizia sportiva all’art. 8 comma 9 ossia la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Una disposizione aggiuntiva è prevista per le Società del Campionato Nazionale di Serie D, in questo specifico caso decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato il calciatore che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato può chiedere anche lo svincolo per morosità.

Concludiamo dicendo che qualora la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della LND divenute definitive entro il 31 Maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale sezione vertenze economiche pubblicate entro la stessa data persiste allora la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le pronunce suddette non siano adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.


Come agire dinnanzi ad un giudice ordinario

Per recuperare il credito nei confronti della società è possibile instaurare un giudizio, ottenendo anche un decreto ingiuntivo, innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda della somma richiesta. Infatti per gli importi sino ad euro 5.000,00 è competente il Giudice di Pace, per quelli superiori il Tribunale.
In tal caso, prima di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria, occorre però notificare l’avvio del procedimento alla Lega.

Va evidenziato che i due procedimenti dinnanzi alla Giustizia Sportiva o innanzi al Giudice Ordinario sono alternativi, per cui non si potrà simultaneamente percorrere entrambe le strade ma, dopo un’appropriata valutazione, scegliere quale delle due possa agevolmente ed efficacemente portare al conseguimento del proprio credito.

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